Mese: Ottobre 2021

Il Trust

Il “Trust” è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto, il “disponente”, trasferisce beni e diritti ad un altro soggetto, il “trustee”. Questi si assume l’onere di amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, affinché si raggiunga lo scopo indicato dal disponente. La finalità del Trust è di separare alcuni beni e/o diritti dal patrimonio di un soggetto per il perseguimento di specifici interessi. Oggetto del Trust possono essere beni mobili, titoli, polizze assicurative, immobili, beni materiali o immateriali. La caratteristica principale dell’istituto risiede nella separazione della proprietà tra i beni che vengono intestati al trustee e quelli che rimangono a far parte del patrimonio personale del disponente. Quindi, con il Trust la proprietà legale del trust è attribuita al trustee, il quale ne assume i relativi diritti. I beni in questione restano “segregati” nel patrimonio del trust per cui risultano estranei sia al patrimonio del disponente che a quello del trustee. Questo significa che il patrimonio è tutelato da attacchi esterni di eventuali creditori, non rientra nella massa ereditaria del trustee in caso di morte, non rientra nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, non può essere utilizzato per scopi differenti da quelli presenti nell’atto costitutivo del Trust. Quindi, le figure che intervengono nella costituzione di un Trust possono essere tre: il disponente, il trustee e il guardiano. Il disponente o “settlor” è colui che decide di costituire un trust e di conferire a un altro soggetto la gestione di parte del suo patrimonio e che detta le regole di gestione dei beni.  Il disponente in fase di redazione dell’atto istitutivo può riservarsi obblighi e diritti. Il Trustee con l’istituto diventa il legittimo proprietario dei beni, si occupa di amministrare e gestire il patrimonio, secondo le direttive ricevute dal disponente, per tutto il tempo previsto dall’istituto. Il suo ruolo, che può essere ricoperto da chiunque sia legalmente capace di agire, si concretizza in una serie di obblighi come, ad esempio, quello di preservare il fondo inserito nel trust, quello di redigere periodicamente un rendiconto del proprio operato, quello di agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari, ove presenti e di non trarre vantaggi dal fondo, né diretti né indiretti. La funzione di trustee solitamente è svolta da professionisti e società fiduciarie. Il guardiano (protector) è una figura non sempre presente e necessaria. Il suo compito, se previsto, è di vigilare sull’attività del trustee nell’interesse del beneficiario. Tra le sue funzioni vi sono la revoca e la nomina del trustee, la manifestazione del proprio parere e consenso in merito alle decisioni del trustee nonché la comunicazione di indicazioni al trustee per il compimento di determinate azioni. Un trust può essere costituito sia da persone fisiche che da persone giuridiche e la consuetudine in Italia è quella di utilizzare un atto pubblico o scrittura privata autenticata nel caso in cui il conferimento riguardi beni mobili registrati o beni immobili. Nell’atto il disponente stabilisce la durata, i beneficiari, i poteri conferiti al trustee e all’eventuale guardiano, le direttive per l’amministrazione dei beni. Trattandosi di uno strumento flessibile e adattabile a differenti situazioni, possono essere istituite varie tipologie di Trust, come ad esempio quelli familiari, immobiliari, commerciali, liquidatori e di scopo. Tra gli ambiti di applicazione più comuni figura quello familiare che viene usato in modo particolare per assistere soggetti deboli come minori o diversamente abili, oppure per pianificare una successione ereditaria. Nel settore immobiliare, ad esempio, il Trust viene invece istituito in presenza di attività professionali rischiose, con lo scopo di proteggere i beni immobili personali che, una volta divisi dal patrimonio aziendale, diventano impignorabili. Il Trust è un istituto riconosciuto nel nostro Paese ma non regolamentato dalla legge e, la legge da applicare viene scelta dal disponente nell’ambito delle giurisdizioni che prevedono una disciplina specifica del Trust. Per saperne di più contattami al seguente link “crea il tuo progetto”.

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La storia di Giovanni e Maria

L’Ingegner Giovanni e sua moglie Maria, imprenditori settantenni, sono riusciti a realizzare una floridaazienda a conduzione familiare che, crescendo con regolarità negli anni, ha consentito loro di costituire un consistente patrimonio. I due figli, Giacomo e Mattia, diligenti e preparati, sono felicemente sposati e, oltre ad aver sempre fornito il loro prezioso apporto alla conduzione dell’azienda, hanno contribuito ad accrescere la famiglia con tre splendidi bambini. Insomma, una situazione idilliaca, da mulino bianco, talmente perfetta che Giovanni teme che il “giocattolo” si possa rompere improvvisamente, nel caso lui venga a mancare. Pertanto, anche dietro consiglio dei suoi consulenti, ha intenzione di dividere il patrimonio familiare attraverso donazioni di pari entità ai due figli. Però, dopo qualche mese dal perfezionamento degli atti notarili, Giacomo e Mattia, durante un viaggio di lavoro, rimangono vittime di un tragico incidente in autostrada. Il grave lutto infligge un duro colpo a tutta la famiglia e Giovanni, dopo qualche tempo, comincia anche a scontrarsi con le nuore, le quali, a questo punto, anche in forza della loro qualità di eredi, sono entrate in modo alquanto arrogante nella gestione aziendale. Giovanni non sopporta gli ulteriori dispiaceri e da lì a poco anche lui viene a mancare. Con le risorse finanziarie ormai sotto il controllo delle nuore, Maria si ritrova a condurre una vita di stenti con la sua modesta pensione.  È un fatto realmente accaduto? Può darsi, ma, comunque verosimile. Allora, quali scelte avrebbe dovuto compiere Giovanni? Questa vicenda ci insegna che realizzare una continuità patrimoniale in famiglia significa, innanzitutto, lasciare da parte la componente emotiva. Quali diverse opzioni sarebbero state possibili? Ad esempio, con l’istituzione di un “trust” Giovanni si sarebbe privato ugualmente del suo patrimonio, ma, in tal caso, a favore del “trustee” e non direttamente dei suoi figli, impedendo alle nuore di ereditare l’azienda ed il patrimonio di famiglia. Inoltre, nell’atto istitutivo si sarebbe potuto prevedere la possibilità di garantire a Giovanni e Maria le risorse necessarie a mantenere il loro tenore di vita per una tranquilla terza età o, addirittura, consentire a Giovanni di continuare ad amministrare l’azienda senza intrusione di altri soggetti. Approfondisci gli aspetti del Trust.

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